Amnesia Club

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giovedì 25 maggio 2017

Internet non è un gioco da ragazzi.


“Internet non è stato concepito per i più piccoli” ricorda la Commissione europea, eppure oggi il 75% dei giovani ne fa uso, ⅓ tramite la telefonia mobile. I contenuti vanno allora adeguati, devono essere interattivi, creativi ed educativi, e va garantita la sicurezza dei minori che crescono in questo mondo.

Il mondo digitale, nuovo areopago del tempo moderno, ci interpella come educatori dei giovani: esso è un nuovo cortile che richiede la nostra presenza.

A tal proposito Save the Children ha realizzato una guida che potete scaricare al seguente link: Educazione e nuovi media


Cyberbullismo, sì definitivo alla legge.


Arriva il via libera definitivo alla legge contro il fenomeno del cyberbullismo.

 

Nella seduta del 17 maggio 2017, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge n. 3139-B recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", già approvata con modifiche dal Senato lo scorso 31 gennaio 2017.


Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento, che dovrà ora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.


  • Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

  • Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

  • Gestore del sito internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

  • Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

  • Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

  • Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

  • Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.


Il presidente dell’Autorità Garante per la Privacy, Antonello Soro, ha così commentato la notizia dell’approvazione della legge da parte del Parlamento: “è un risultato importante e atteso da tempo. Particolarmente positiva è la scelta di coniugare approccio preventivo e riparatorio, grazie alla promozione dell’educazione digitale e alla specifica procedura di rimozione dei contenuti lesivi della dignità del minore.”

Ha poi aggiunto che “è fondamentale garantire la tutela di una generazione tanto più iperconnessa quanto più fragile, se non adeguatamente responsabilizzata rispetto all’uso della rete.”

mercoledì 24 maggio 2017

E-learning la formazione conciliabile con il ruolo di mamma


L'arrivo di un bambino rappresenta per le donne un momento di grande gioia, ma spesso anche un ostacolo per la propria carriera. Molte mamme dopo la maternità fanno un'enorme fatica a rimettersi in gioco, alcune perdono il lavoro, altre ci rinunciano perché inconciliabile con il ruolo di mamma, soprattutto a causa della poca flessibilità degli orari e dei costi delle strutture per l'infanzia. Ma per alcune il lavoro rappresenta una vera e propria necessità, come una necessità rappresenta il fatto di poterlo coniugare con il ruolo di mamma. Lavorare in modo autonomo e flessibile rappresenta un traguardo che poche riescono a tagliare. Ormai il mondo del lavoro è incerto e il posto fisso un miraggio, cosi si fanno strada nuove professioni che, se perseguite con costanza e impegno, possono rappresentare una svolta e un occasione. Oggi è possibile frequentare online svariati corsi professionali, che dallo la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, ma a volte, anche quella di auto gestirsi.

Parliamo di  e-learning la nuova frontiera della formazione.



Seguire training on line dal proprio computer è sicuramente una comodità e un risparmio in termini di risorse economiche (spostamenti, benzina,…) e di tempo. Capiamo però pregi e difetti di questa tipologia di formazione.


Prima di parlare di vantaggi e svantaggi diamo una definizione di e-learning: è un apprendimento on line dove, grazie all’uso di tecnologie multimediali e di Internet, si effettuano corsi di formazione professionale. L'accesso alle risorse e ai servizi è semplificato dagli strumenti digital e dalla connessione da remoto.


E-learning: vantaggi e svantaggi della formazione on line

I 10 PRO sono:

  1. Facile condivisione dei contenuti con persone situate a grandi distanze

  2. Possibilità di apprendere secondo i propri ritmi di comprensione

  3. Possibilità di apprendere quello che serve quando serve, secondo la filosofia "Just in time and just enough"

  4. Possibilità di riconsultare i materiali on line e di vedere gli aggiornamenti inseriti dal docente in tempo reale

  5. Possibilità di personalizzare la struttura dei contenuti e di calendarizzare gli impegni

  6. .Minori costi rispetto alla partecipazione a formazioni tradizionali (nessun allontanamento del dipendente da istruire dal posto di lavoro quindi una forte crescita della produttività individuale)

  7. Possibilità di monitorare il proprio apprendimento grazie a software che rilevano i risultati (KPI) e gestiscono la didattica

  8. Lezioni con supporti più semplici e d’appeal come audio, animazioni e video rispetto alle solite dispense, che fanno crescere in modo esponenziale la capacità cognitiva di chi partecipa

  9. Standardizzazione della metodologia d'insegnamento e conseguente uniformazione dei livelli di conoscenza dei partecipanti

  10. Facilità e tempestività d'aggiornamento dei contenuti

I 5 CONTRO:

  1. Alcune persone potrebbero soffrire la mancanza dell’interazione “fisica” con il docente

  2. Si dà meno importanza agli elementi non verbali della spiegazione

  3. .Mancanza dell’aspetto sociale della relazione

  4. La mancanza della presenza di altri allievi e del docente potrebbe ridurre la motivazione all’apprendimento

  5. Riduzione della competizione con gli altri studenti

Sì all’e-learning, perché?

  • Perché le esigenze della formazione cambiano rapidamente e dobbiamo stare al passo con i tempi

  • perché essendo digital è più flessibile

  • perché agevola l’accesso all’istruzione per tutti

  • perché è conciliabile con il ruolo di mamma

(Scopri il progetto: Io donna mi metto in gioco )





Bonus asilo nido: 1000 euro dall'Inps


Bonus asilo nido: 1000 euro dall'Inps, domande dal 17 luglio.
 
 


Il bonus asilo nido prende finalmente forma. L'Inps ha infatti pubblicato la Circolare 88 che rende operative le misure previste dalla Legge di bilancio.

Il sostegno non prevede tetti di reddito ed è destinato alle famiglie con bimbi nati o adottati dal 1° gennaio 2016. In alternativa può essere richiesto per il pagamento dell'assistenza, presso la propria abitazione, per i bimbi della stessa età affetti da gravi patologie croniche. Le domande si potranno presentare dal prossimo 17 luglio e fino al 31 dicembre. Necessario attestare l'iscrizione al nido per poter usufruire del contributo.

 
Come funziona il bonus.


Il bonus ha un importo complessivo di 1000 euro ed è destinato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bambini fino a tre anni. In alternativa può essere richiesto per il pagamento dell'assistenza, presso la propria abitazione, per i bimbi della stessa età affetti da gravi patologie croniche. L'importo del bonus è suddiviso in 11 rate da 91 euro, e verrà erogato con cadenza mensile. Per i bimbi già iscritti al nido sarà riconosciuto l'intero importo spettante a partire dal 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il contributo. La somma sarà invece versata dall'Inps in un'unica soluzione in caso di domanda per il supporto domiciliare.


Chi può presentare la domanda.


Il beneficio spetta ai genitori di bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016. Non è previsto alcun limite di reddito massimo, quindi non occorre richiedere la dichiarazione Isee. Il beneficio è riconosciuto a residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria, e agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o, di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Diritto al bonus anche peri cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. La domanda dovrà essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido. In caso di assistenza familiare, poi, è richiesto il certificato medico e chi presenta la domanda deve essere convivente con il bimbo.

Termini e modalità.

La domanda potrà essere presentata dal prossimo 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, con le seguenti modalità:


  • on line tramite i servizi telematici dell'Inps;
  • via telefono chiamando il Contact Center dell'istituto al numero verde 803.164gratuito da rete fissa o il numero 06164.164da rete mobile (con tariffazione a carico);
  • di persona rivolgendosi ad un patronato.


Per questo primo anno è prevista una spesa complessiva di 144 milioni di euro. Una volta esaurito il plafond l'Inps non accoglierà più le domande.



martedì 23 maggio 2017

Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)


 
 
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di povertà nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne) o una donna in stato di gravidanza accertata.



Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.


Con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il Sostegno per l'Inclusione Attiva, già sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA.


Con il Decreto interministeriale del 16 marzo 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2017), sono stati modificati alcuni criteri di accesso al SIA, nell'ottica di estendere la platea dei beneficiari. In attesa che si completi il percorso attuativo della Legge delega per il contrasto alla povertà, che introduce il Reddito di inclusione (REI), viene esteso considerevolmente il numero di beneficiari del SIA, che si configura come una misura "ponte" che ne anticipa alcuni contenuti essenziali.


COME SI RICHIEDE IL SIA


La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.

REQUISITI

  • essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

  • essere residente in Italia da almeno 2 anni.

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).


Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.


Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili (900 euro se nella famiglia c'è una persona non autosufficiente).


Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.


Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.


Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti (il tetto iniziale di 45 punti è stato abbassato a 25 punti a decorrere dal 30 aprile 2017, ai sensi del Decreto interministeriale 16 marzo 2017). La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base di precisi criteri.

COSA SUCCEDE DOPO

Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all'Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti. Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili, 900 in presenza di persone non autosufficienti).


Entro i successivi 10 giorni l'Inps:

  • controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall'Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile;

  • attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 25;

  • in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l'elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per l'erogazione del beneficio​, riferite al bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.


Poste invia le comunicazioni ai cittadini per il ritiro della Carta SIA.


Anche successivamente all'avvio del pagamento del beneficio, i Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla ​disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, d.p.r. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei controlli già effettuati dall'Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria.


IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA


Entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni.

L'obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia.

In assenza della sottoscrizione del Progetto il beneficio economico viene sospeso.

LE RISORSE

La legge di stabilità 2016 ha istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e, in particolare, alla definizione del Reddito di inclusione.


Grazie alle ulteriori fonti (Legge di Bilancio 2017, risparmi Social card nel triennio 2015-17, risparmi SIA 2016, ecc.), le risorse attualmente disponibili per la prosecuzione e l'ampliamento del SIA nel 2017 ammontano a oltre 1,6 miliardi di euro.


A partire dal 2017 il Fondo per la lotta alla povertà verrà ulteriormente alimentato grazie ad un riordino dei trattamenti esistenti, da attuare secondo i criteri fissati dalla Legge delega in materia di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni e sistema degli interventi e dei servizi sociali approvata dal Parlamento il 9 marzo 2017.


LE RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI: IL PON INCLUSIONE


Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).


Per far questo i Comuni e/o gli Ambiti territoriali possono accedere alle risorse del primo Programma Operativo Nazionale dedicato interamente all'inclusione sociale (PON Inclusione), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che, con oltre 1 miliardo di euro, nei prossimi sette anni andrà a supportare il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali (Asl, scuola, ecc.).


Le risorse vengono assegnate attraverso "Avvisi non competitivi" definiti dall'Autorità di Gestione del PON Inclusione (Ministero del Lavoro, Direzione Generale Inclusione e Politiche Sociali, Divisione II) in collaborazione con le Amministrazioni Regionali.


Per ricevere i finanziamenti, i Comuni e/o gli Ambiti dovranno presentare delle proposte progettuali di interventi - da realizzare su base triennale - destinati ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, conformi alle Linee guida per l'attuazione del SIA.​


L'Avviso pubblico per gli interventi da realizzare nel periodo 2016-2019

È stato pubblicato il 3 agosto 2016 l'Avviso non competitivo per finanziare gli interventi da realizzare nei prossimi tre anni. Le risorse destinate ammontano complessivamente a poco meno di 500 milioni di euro.

I fondi assegnati sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli interventi approvati ma ciascuna Regione può prevedere risorse aggiuntive per realizzare interventi complementari anche a valere sui relativi Programmi operativi regionali (POR), se coerenti.

La definizione delle azioni nelle proposte di intervento parte da un'analisi del contesto di riferimento che fotografa lo stato del sistema di offerta dei servizi sociali presenti sul territorio erogati dall'Ambito stesso o dai Comuni ad esso associati e da altri soggetti, la presenza di reti sul territorio, l'accessibilità delle misure di politica attiva del lavoro per gli utenti dei servizi sociali e deve pertanto riflettere i fabbisogni necessari all'attuazione delle funzioni richieste dalla misura. Devono inoltre essere indicati i risultati concreti che si vogliono raggiungere.


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I Comuni devono inviare telematicamente all'Inps le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti beneficiari ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA. Parallelamente, ricevono dall'Inps eventuali informazioni inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i nuclei familiari beneficiari. In assenza dell'invio delle informazioni da parte dei Comuni, gli accrediti successivi al terzo bimestre saranno sospesi.


Il SIA è oggetto di valutazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal fine verrà individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non più del 10% della popolazione coinvolta, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali l'erogazione del beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato.



ISTRUZIONI INPS

  • Circolare n. 133 del 19 luglio 2016 - Avvio del Sostegno per l'inclusione attiva

  • Messaggio n. 3322 del 05 agosto 2016 - Modulo di domanda SIA e tracciato informatico per l’invio delle domande SIA da parte dei Comuni

  • Messaggio n. 3451 del 30 agosto 2016 - Modalità per l'invio delle domande SIA da parte dei Comuni
 
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Bonus mamma domani


Online il servizio per richiedere il premio alla nascita – 800 euro


Secondo quanto definito dalla circolare INPS 28 aprile 2017, n. 78 , è stato pubblicato il servizio online per presentare la domanda per il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani).

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente, entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento, esclusivamente online tramite:



• il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.


Maggiori informazioni sul premio alla nascita, i destinatari, i requisiti, la documentazione e la presentazione della domanda sono disponibili consultando la scheda di servizio “Premio alla nascita - 800 euro”.
 
 
 
Cos'è
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
I REQUISITI PER RICHIEDERE IL BONUS

Per avere diritto al bonus non sono previsti limiti di reddito. Possono richiederlo le mamme che hanno partorito un bambino, adottato o avuto in affidamento un minore nel 2017 e le gestanti che abbiano già terminato il settimo mese di gravidanza. Al momento della presentazione della domanda, occorrerà specificare per quale di questi eventi si richiede il beneficio. In caso di adozione, nazionale o internazionale, deve essere stata disposta con sentenza definitiva. E giacché la domanda va presentata per ogni evento, se è già stata inoltrata al compimento del settimo mese di gravidanza, non si potrà richiedere il bonus dopo la nascita del bambino. Le madri (o le gestanti) devono avere la cittadinanza italiana, comunitaria o anche extracomunitaria, ma in quest’ultimo caso devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Hanno diritto al bonus, infine, anche le donne con status di rifugiate politiche. Il contributo è una tantum: viene concesso una sola volta per ogni figlio. Nel caso i figli nati, adottati o affidati fossero due, alla mamma spetteranno 1.600 euro. In questo caso, se la domanda è stata inoltrata al compimento del settimo mese di gravidanza, dovrà poi essere ripresentata dopo la nascita con l’inserimento delle informazioni necessarie per l’integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.

COME FARE LA DOMANDA
Tutte le indicazioni per richiedere il bonus sono contenute nella circolare 78/2017 dell’Inps. La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica attraverso tre modalità. Via web, tramite i servizi telematici accessibili dal portale www.inps.it per chi è in possesso del Pin dispositivo personale; contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o dal numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffa a carico dell’utente); una terza alternativa è quella di rivolgendosi a qualsiasi patronato.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per certificare lo stato di gravidanza si dovrà allegare alla domanda anche il certificato in questione in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica. Le gestanti potranno presentarlo allo sportello o spedirlo a mezzo raccomandata, oppure indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato Asl. In caso sia già stata presentata una domanda all’Inps per un’altra prestazione (come la richiesta di esenzione dal lavoro per maternità a rischio) basterà indicare all’Inps che si è già certificata la gravidanza per la pratica precedente. Per le sole madri non lavoratrici, si potrà fornire il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, indicando il codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino. Le madri extracomunitare in possesso del permesso di soggiorno dovranno, sempre attraverso un’autocertificazione, inserire gli estremi del documento nella domanda telematica.
 

lunedì 22 maggio 2017

Moms Don’t Quit: mamme il mondo del lavoro ha bisogno di voi.


 
 
Moms Don’t Quit è un’iniziativa contro quei pregiudizi che spingono ogni anno migliaia di donne a scrivere la loro lettera di dimissioni, costrette a scegliere tra maternità e lavoro.

È una lettera, che mostra l’unica possibile alternativa che le mamme hanno, ma che non sceglierebbero mai: smettere di fare le madri.



La maternità non è un problema per la donna che lavora. Le mamme non sono una zavorra della società, lavoratrici da appallottolare e buttare via come una cartaccia. Proprio dall’Italia, che per anni ha adottato la prassi delle dimissioni in bianco in caso di gravidanza, nasce l’importante campagna di comunicazione dal titolo “Moms Don’t Quit – le mamme non si dimettono”.

Tutta la campagna ruota attorno ad un video provocatorio: cosa accadrebbe se le donne consegnassero ai loro figli una lettera di dimissioni dal ruolo di mamma? La risposta dei bambini è un insegnamento di vita. Invita a pensare, a porsi delle domande e a trovare delle soluzioni. Soprattutto visto che ancora tanti datori di lavoro, le dimissioni per le donne in gravidanza le considerano “necessarie”. Il mondo del lavoro ha bisogno delle mamme, questo è il messaggio centrale della campagna. “Moms don’t quit” è un progetto di comunicazione sociale e di sensibilizzazione, ideato e realizzato da FCB Milano, Agenzia Pubblicitaria player Internazionale, che opera in Italia da oltre 45 anni. Sostengono l’iniziativa: Corriere della Sera; Io donna; Insieme e Io e il mio bambino.

Oltre la campagna c’è anche una petizione online (clicca qui per maggiori informazioni: http://www.momsdontquit.it/mdq/homepage/ ) diretta al Ministro Delle Pari Opportunità, al Presidente Della Repubblica Italiana, al Presidente Del Senato e al Presidente Della Camera. L’obiettivo è quello di creare al più presto un tavolo di lavoro parlamentare, che possa coinvolgere mamme che hanno perso il lavoro e lavoratrici in gravidanza, al fine di creare una specifica agenda parlamentare su questi temi: sblocco immediato delle iniziative previste dalla Legge di Stabilità ed iniziative concrete volte a modificare il contesto culturale nel quale ancora oggi troppe donne sono costrette a scelte che compromettono l’importante valore da loro apportato al mondo del lavoro.
 
La campagna
 

 





 
 
 

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